| PRECARIETÀ E STATUS DI DISOCCUPAZIONE. ALCUNE BREVI RIFLESSIONI |
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| Welfare | ||||
| 07 maggio 2009 | ||||
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Invero, occorre specificare che la circostanza qui discussa non scaturisce da una lacuna della vigente normativa – essendo oggi previsto, al rispetto di determinati requisiti, il principio della conservazione e non sospensione dello status (d. lgs. 297/2002, Conferenza Unificata Stato Regioni del 10.12.2003; vedi anche, per quanto attiene al rapporto tra Stato e Regioni in tale ambito: Corte Costituzionale, sentenza 13.07.2007, n. 268). Tuttavia, da tale pronuncia sembra emergere in pieno la non organicità - e la relativa complessità - della materia da cui, inevitabilmente, scaturisce una «difficoltosa» applicazione di quei benefici e di quelle tutele che scaturiscono dall’esercizio di un «duplice status» (uno status più che altro sociologico, quello del precario, che si sovrappone ad uno status giuridicamente riconosciuto, quello del disoccupato). Nella fattispecie, la Corte ha quindi sottolineato che «un rapporto di impiego precario e temporaneo non può essere ritenuto sufficiente a fare venire meno il requisito dello stato di disoccupazione». Affermando tale principio generale, al di là degli attuali requisiti di legge, si annullava- «perché il fatto non sussiste» - una doppia condanna per il reato di falsità ideologica che i giudici di merito avevano inflitto a un lavoratore che non aveva dichiarato la sua assunzione temporanea come coadiutore sanitario presso la Asl, in vista della sua partecipazione ad un pubblico concorso. La vicenda era finita in procura a seguito della denuncia da parte della Asl (emanante il bando) che si era poi costituita parte civile. Scaturiva, quindi, in capo al lavoratore, una condanna in primo e in secondo grado per il reato di falsità ideologica in atto pubblico per induzione in errore dei pubblici funzionari. Alla condanna penale seguiva altresì la condanna al risarcimento dei danni in favore della Asl. In tale circostanza, quindi, il rientrare legittimamente in tale condizione conferiva al soggetto il diritto ad accedere a quelle categorie privilegiate che sono oggetto di maggiore considerazione nell’ambito dei concorsi. Così, la sentenza annoverata merita apprezzamento in quanto «fa prevalere l’interesse del lavoratore a che lo stato di disoccupazione permanga, pur in presenza di brevi periodi di lavoro, ai fini della conservazione dei benefici che tale stato prevede […]. In altre parole, qualora la condizione di disoccupazione dovesse decadere a causa di una breve e non stabile esperienza lavorativa, si produrrebbe un effetto distorsivo delle finalità della legislazione sui benefici derivanti da tale condizione. Le finalità del sistema di protezione sociale derivante dalle norme sullo stato di disoccupazione – afferma in sostanza la Corte – non possono venir meno solo perché sia stata effettuata una qualche esperienza lavorativa caratterizzata dalla temporaneità dell’impiego, dalla sua brevità e dall’incertezza sul futuro.» (Ebitemp – Ente Bilaterale per il Lavoro Temporaneo - Gennaio 2009 - http://ebitemp.it/files/Sentenza-Cassazione-48361-2008.pdf ). Il singolo caso giurisprudenziale, come per altre vicende, stimola ancor di più la riflessione su quella che amo definire «condizione soggettiva della flessibilità». Un esempio di una sicurezza demandata quasi esclusivamente allo status sociale di provenienza ed alle capacità del singolo individuo nel cavarsela da sé. Il sistema di protezione sociale, infatti, lungi dall’avere acquisito le caratteristiche della cosiddetta flexicurity in stile nord-europeo, si scontra regolarmente con le circostanze relative alla «precarietà esistenziale», logorando i più elementari diritti costituzionali e producendo, non di rado, situazioni contraddittorie. Tale condizione soggettiva svela, non solo preoccupanti disparità con i cosiddetti lavoratori «tradizionali», ma anche evidenti farraginosità nell’applicazione di quei dispositivi ancorati, sic et simpliciter, ad un modello ormai obsoleto di protezione del lavoratore. È evidente, infatti, che la coincidenza di un’attività lavorativa, seppur temporanea, con lo status di disoccupato trascina con sé qualche contraddizione. Pur essendo una evoluzione indispensabile alla luce del modello di flessibilità, in assenza di sicurezza, che il nostro Paese sta sperimentando. La fagocitante «gabbia d’acciaio» normativa, che ha moltiplicato le tipologie contrattuali e complicato (e in alcuni casi compresso) l’esercizio dei diritti, interni ed esterni al contratto (altro che paradigma del workfare e della formazione continua), non sembra andare nella direzione di un bilanciamento di quell’estrema deregolamentazione che tali modalità contrattuali hanno realizzato per la parte datoriale. Oltre alla necessaria ed urgente estensione della qualità/quantità dei diritti sociali, in grado di rispondere all’evoluzione ed alle sfide del mercato del lavoro, è auspicabile una concreta semplificazione normativa che sia in grado di determinare una nuova ed univoca sicurezza sociale sulla generalità dei lavoratori. In ultima analisi, il concetto di flessicurezza in Italia sembra essere, per ora, più un ossimoro (Gaudu, F., 2008) che una reale prospettiva cui tendere. Sembrerebbe, quindi, opportuno recuperare alcune delle riflessioni più lungimiranti del rapporto Supiot (1999) che, come è noto, ha spinto fortemente per una estensione del sistema di qualificazione delle tutele «dal rapporto di lavoro al mercato del lavoro», formulando alcune valide proposte che rendano possibile una reale protezione del lavoratore nelle fasi di transizione fra più occupazioni, così come la continuità di un percorso di crescita lavorativa e/o professionale.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
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In questi ultimi anni, e a prescindere dall’odierna emorragia del mercato del lavoro, si è potuta osservare una crescita dell’incidenza delle modalità flessibili di contratto sull’occupazione complessiva. Questa dinamica sembra aver determinato, non soltanto una conclamata disparità di trattamento tra le tipologie di lavoratori dentro e fuori dal rapporto contrattuale, ma anche una feconda produzione giurisprudenziale chiamata a risolvere la complessità delle situazioni giuridiche che questo modello ha generato.
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